Bollo virtuale, parte prima: riferimenti normativi e adempimenti richiesti

Agenzia delle Entrate - bollo virtualeNuovo giro di vite sul versamento del bollo virtuale, di cui ci siamo già occupati in un altro post e al quale rimandiamo per la relativa definizione e per impostare l’adempimento con myfoglio. Chi paga l’imposta di bollo? Come può pagare il bollo virtuale? Qual è la

normativa di riferimento? Quali i software di compilazione utilizzabili? Vediamo un po’ di semplificare le cose (anche se le questioni fiscali in Italia non sono mai semplici 😉  ), delegando alla seconda parte la trattazione dei software e dei requisiti informatici.

Innanzitutto, ricordiamo che l’imposta di bollo è obbligatoria sulle fatture, libri giornali contabili e documenti di importo complessivo superiore a € 77,47 e si applica sulle seguenti operazioni:

  • quelle escluse da IVA ex art. 15 del Dpr 633/1972, o esenti da IVA ex art. 10 Dpr 633/1972, o fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
  • quelle non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette;
  • fatture emesse in regimi dei minimi che non comportano versamento IVA.

Ciò premesso, l’imposta di bollo si assolve normalmente incollando la relativa marca sul documento contabile, a meno che non si tratti di documenti informati o non si sia richiesto di adempiere con bollo virtuale.

A partire dal 1° gennaio 2015secondo le direttive dell’Agenzia delle Entrate«i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi nel 2014, distinti per voce di tariffa, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 14 novembre 2014. A decorrere dal periodo d’imposta 2014, la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il nuovo modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni previste a seguito di rinunzia all’autorizzazione, nei casi di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata.»

Il  modello di dichiarazione per il pagamento del bollo virtuale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la  trasmissione telematica sono stati approvati con Provvedimento del 14 novembre 2014 n. 146313, che contiene anche alcune indicazioni transitorie applicabili fino al dicembre 2015. Questo provvedimento è stato aggiornato nel dicembre 2014 con alcuni chiarimenti di rito. Il citato modello di dichiarazione è preceduto dalla informativa sulla privacy e sui diritti del contribuente e contiene un F24 con diverse sezioni da compilare: oltre ai campi dedicati all’anagrafica del contribuente ed eventuali rappresentanti legali, si trovano:

  • il Quadro A che riguarda “Atti e documenti soggetti a imposta fissa” per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale;
  • il Quadro B concernente “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale” per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale;
  • il Quadro C relativo ai “Versamenti effettuati”, ovvero i pagamenti provvisori per l’anno di riferimento della dichiarazione;
  • il Quadro D, intitolato “Riepilogo imposta da dichiarazione”, che fornisce appunto il riepilogo di quanto dichiarato nelle precedenti sezioni.

Per delucidazioni in merito alla compilazione del modello F24 per il pagamento del bollo virtuale, si possono seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate ed eventualmente contattare la stessa Agenzia in caso di dubbi. Nella Risoluzione n. 12/E del 03/02/2015 si trovano i codici tributo; inoltre la Circolare n.16/E del 14/04/2015 chiarisce come può essere richiesta e quando venga rilasciata l’autorizzazione al versamento del bollo virtuale: «L’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale è richiesta con istanza prodotta in bollo, fatte salve le esenzioni di cui all’articolo 16 della Tabella all. B, del DPR n. 6421, corredata dalla dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti che saranno emessi o ricevuti nell’anno solare e la descrizione della loro tipologia. L’istanza e la dichiarazione sottoscritte dal contribuente, se persona fisica, ovvero dal rappresentante legale della società o ente nonché dal rappresentate fiscale del soggetto non residente, sono consegnate all’Ufficio competente ovvero trasmesse con raccomandata a.r. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito della verifica della legittimità della richiesta, che deve riguardare i documenti e gli atti riconducibili fra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell’imposta in modo virtuale, nonché previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del soggetto e di rilevanza dell’attività svolta».

Per quanto riguarda le scadenze per l’adempimento del bollo virtuale, il modello F24 deve essere saldato entro 120 gg dalla chiusura d’esercizio, relativamente alle fatture emesse nell’anno precedente. Per le fatture elettroniche emesse nel 2015 è stato soppresso l’obbligo a carico dei contribuenti di comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate — a mezzo raccomandata — la volontà di assolvere l’imposta con il pagamento del bollo virtuale.