La fattura differita

La Fattura Differita è una modalità di fatturazione per cessioni di beni e prestazioni che è possibile applicare solo in alcune specifiche situazioni.
L’emissione di una fattura differita può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, purché siano rispettate queste condizioni (specificate nell’articolo 21, comma, lettera a del DPR n° 633/72) correlate al tipo di operazione:

  • Per cessioni di beni: le consegne o le spedizioni devono risultare da  DDT che identifichino i soggetti tra i quali sono state effettuate le operazioni.
  • Per prestazioni di servizi: devono essere individuabili attraverso una documentazione idonea (lettera di incarico, fattura pro forma o avviso di parcella).

Quando più operazioni sono effettuate nello stesso mese e ovviamente fra i medesimi soggetti, può essere emessa la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo.

La data della fattura differita deve essere quella dell’ultima operazione e la fattura deve riportare i riferimenti alle operazioni effettuate.

In realtà la fattura differita si può emettere anche nel caso in cui nel corso del mese sia stata effettuata una sola operazione, ad esempio nella situazione in cui si attenda la fine del mese per verificare se sia stato ricevuto un solo pagamento o più pagamenti frazionati.

In myfoglio, nel caso in cui si generi la fattura a partire da un DDT, saranno automaticamente inseriti nell’apposito campo del file xml gli estremi del Documento di Trasporto.
Nel caso di più operazioni (o in tutti i casi di prestazione di servizi), i riferimenti ai documenti che li attestano si possono inserire nel campo note, andando a valorizzare il campo Causale nel file xml che verrà trasmesso al SdI.
Si potrebbe anche allegare la documentazione al file xml trasmesso al Sistema di Interscambio, ma non sussiste alcun obbligo a riguardo.