Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha pubblicato sul suo sito nuovi chiarimenti fiscali per Expo Milano 2015 in merito ai regimi applicabili ai partecipanti alla fiera, relativamente all’IVA, ai costi deducibili, ai sostituti di imposta, alla rivendita di biglietti, e altro ancora. La Circolare del 07/07/2015 n. 25 (Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa) altro non è che una serie di FAQ che rispondono a interrogativi posti da imprenditori e imprese che a vario titolo partecipano a Expo Milano 2015.
Alcuni chiarimenti fiscali per Expo Milano 2015 riguardano la non imponibilità IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dell’Accordo BIE: si ricorda infatti che molti partecipanti a Expo 2015 non sono italiani, alcuni hanno partita IVA in Italia pur essendo stranieri, altri hanno invece personalità giudica estera. A tal proposito la circolare chiarisce che: “Solo i Partecipanti Ufficiali hanno la possibilità di acquistare beni e/o servizi in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dell’Accordo BIE e ciò a condizione che detti beni e/o servizi siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale espositiva non commerciale del Partecipante stesso. Nessun acquisto di beni e/o di servizi effettuato per lo svolgimento di un’attività commerciale all’interno di Expo Milano 2015 è agevolato ai fini IVA, a prescindere dal soggetto che lo effettua (Partecipante Ufficiale o Partecipante Non Ufficiale).”
Viceversa, qualora un Partecipante Ufficiale UE intenda implementare una stabile organizzazione presso il suo Padiglione espositivo, alla quale affidare la gestione delle attività commerciali di vendita prodotti e di ristorazione, allora esso acquisce lo status di soggetto passivo IVA stabilito in Italia. In quanto soggetto passivo IVA però egli ha diritto al recupero dell’IVA assolta in relazione ai beni e ai servizi acquistati o importati per l’esercizio della propria attività commerciale.
Restando nell’ambito di altri nuovi chiarimenti per Expo Milano 2015, il titolo 4 della circolare citata riporta in auge la costituzione di uno Special Purpose Vehicle (SPV), di memoria merloniana: a parte le definizioni e l’uso di queste società, sulle quali consiglio la lettura di un approfondimento, la circolare chiarisce che è possibile trasferire all’SPV il codice fiscale appartenente in precedenza al Commissariato che ha effettuato la richiesta. “L’operazione va effettuata in sede richiesta della partita IVA. A tal fine, occorre presentare – presso un qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate o al nostro punto di contatto presso Expo – Centro Servizi – il modello AA7, barrando la casella 2 (inizio attività per soggetti già in possesso del codice fiscale) nel quadro A, indicando nella stessa riga il codice fiscale assegnato al “vecchio” Commissariato e come data di inizio (verosimilmente) quella di costituzione della S.r.l.”. E inoltre, in merito agli aspetti di responsabilità di questo nuovo soggetto giuridico, la circolare specifica che “Dell’operato di tale soggetto deve risultare illimitatamente responsabile il Commissario Generale di Sezione e quindi il Partecipante Ufficiale (i.e. Stato X). Pertanto un diverso modus operandi volto, ad esempio, a limitare o a far venir meno la responsabilità del Commissario Generale di Sezione mediante l’interposizione, tra quest’ultimo e il fornitore, di uno o più soggetti terzi, con responsabilità limitata, come ad esempio uno SPV, costituito ad hoc, sarebbe in contrasto con la ratio del citato Accordo e impedirebbe a tale SPV di assumere il ruolo di Commissariato . Tale assunzione di responsabilità sarebbe bene risultasse dall’atto costitutivo dello SPV”.
Questa trattazione non è esaustiva di tutto ciò che è contenuto nella circolare citata, ma lascia intravedere almeno due aspetti: il primo riguarda il modo in cui i Paesi esteri partecipanti si rapportano alla legislazione italiana, tutt’altro che lineare in alcuni passaggi; il secondo riguarda lo sforzo fatto, in sede organizzativa dell’Expo 2015, di “agevolare” la partecipazione dei partner stranieri, cosa che anche in altri settori avrebbe aiutato non poco. Un’ultima nota: è bene ricordare che alcune fatturazioni nel settore Expo 2015 coinvolgono enti pubblici e quindi vanno espletati tenendo in considerazione l’applicabilità o meno dello split payment e la FatturaPA, che myfoglio ha implementato e migliorato fin dalla sua introduzione giuridica nel sistema fiscale italiano con un’offerta che copre varie esigenze normative.