Quando ho avuto i primi clienti non italiani e dopo il passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario, si è posto anche per me il problema dell’IVA: la diversità dei regimi fiscali è infatti evidente anche all’interno dell’UE, per la quale addirittura le partite IVA italiane vanno appositamente adeguate alla fatturazione. Infatti mentre una normale partita IVA per freelance può fatturare a un cliente svizzero senza IVA, per fatturare a un francese la partita IVA deve essere adeguata. Inoltre, si sa, le operazioni fatturabili possono essere soggette a IVA o escluse da questa imposta sui consumi, che per un imprenditore si traduce in una partita di giro: IVA a credito sugli acquisti, IVA a debito sul fatturato. Tuttavia, dire che un’operazione è fuori campo IVA e dire che la stessa è esente da IVA equivale a parlare della stessa cosa?
Certo che no, figuriamoci se un regime fiscale può essere semplice! Poi, diciamocela tutta, il Fisco italiano è alquanto creativo… Ho cercato di venirne a capo ed ecco le distinzioni fondamentali fra le operazioni rispetto all’IVA.
Operazioni soggette a IVA — operazioni nel campo IVA — sono tutte le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le operazioni intracomunitarie effettuate in Italia nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. L’aliquota cambia in base alla tipologia di bene o servizio, mentre vanno ricomprese in questo ambito anche quelle operazioni soggette solamente agli adempimenti formali prescritti per l’accertamento dell’imposta, cioè: esenti, imponibili, non soggette al pagamento dell’IVA. Anche per queste talvolta vanno eseguiti gli adempimenti amministrativi di documentazione, di registrazione e di dichiarazione stabiliti per i casi specifici.
In particolare:
- le operazioni imponibili sono soggette a IVA, concorrono al volume d’affari e sono soggette agli adempimenti fiscali di fatturazione (o scontrino o ricevuta o altro documento), registrazione e dichiarazione;
- le operazioni non imponibili sono esenti da IVA, ma concorrono al volume d’affari, sono soggette ai vari adempimenti e possono produrre IVA a credito sugli acquisti;
- le operazioni esenti, pur essendo nel campo IVA, non sono soggette a questa imposta, pur concorrendo al volume d’affari; richiedono la fatturazione, registrazione e dichiarazione, ma non consentono di recuperare l’IVA pagata a monte su acquisti e spese;
- le operazioni non soggette a IVA sono proprie di alcuni regimi fiscali agevolati.
Le operazioni fuori campo IVA sono operazioni che non sono né soggette a questa imposta né agli adempimenti formali descritti in precedenza. Perché queste operazioni sono completamente fuori dal regime IVA? Perché difettano del requisito oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), soggettivo (esercizio di impresa, arte o professione) o territoriale (ex 21, comma 6-bis, del Dpr 633/1972). Si considerano per esempio fuori campo IVA le operazioni effettuate da una persona fisica non soggetto passivo Iva oppure la cessione di terreni non edificabili. Tuttavia esse vanno considerate in sede di detrazione IVA sugli acquisti perché pongono determinati limiti.
Oltre a consultare la normativa IVA specifica si può leggere un articolo riassuntivo in cui sono citate anche le fonti giuridiche di rilievo.