Una fattura elettronica deve essere trasmessa allo SdI entro 12 giorni dalla data di emissione.
Nel caso di tardiva trasmissione, si incorre in una sanzione:
- Da 250 € a 2000 € se non va ad impattare il calcolo dell’IVA
- Altrimenti dal 90% al 180% dell’imposta (importo minimo 500 €)
Questi importi possono essere ridotti usufruendo del meccanismo del cosiddetto ravvedimento operoso, con riduzioni che dipendono dal ritardo con cui viene effettuato il pagamento della sanzione:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata emessa la fattura
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata emessa la fattura
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata emessa la fattura
Quindi se vi capitasse di trasmettere una fattura allo SdI dopo il limite dei 12 giorni dalla data contabile, chiedete al vostro commercialista le modalità di accesso al ravvedimento operoso (Articolo 13 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472).