Dal 1 Luglio 2022 la fatturazione elettronica verso San Marino segue delle regole specifiche stabilite da accordi bilaterali specifici.
La trasmissione delle fatture elettroniche tra operatori italiani e sammarinesi è quindi possibile grazie all’interazione tra il Sistema di Interscambio e la piattaforma sammarinese HUB-SM gestita dall’Ufficio tributario sammarinese, che è attestato come nodo presso lo SdI.
Alla luce di ciò, per inviare correttamente una fattura elettronica a un operatore economico sammarinese, è necessario riportare i seguenti dati:
- il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM), che rappresenta l’identificativo fiscale
- su myfoglio è sufficiente inserire il codice di cinque numeri nel campo “Partita IVA” (il prefisso viene aggiunto automaticamente quando si seleziona la “Nazione” San Marino)
- in caso di operazioni non imponibili IVA, il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”) nel campo “natura” del codice IVA, per le operazioni non imponibili
- su myfoglio è possibile selezionare un codice IVA con tale natura esenzione
- il codice “2R4GTO8” (“2r4gto8”) nel campo “codice destinatario”; si tratta del codice destinatario attribuito all’Ufficio tributario di San Marino come nodo attestato al Sistema di Interscambio
In questo modo, il sistema sarà in grado di recapitare correttamente la fattura all’operatore economico sammarinese
L’iter della fattura elettronica verso San Marino però comprende un ulteriore passaggio: l’Agenzia delle Entrate italiana e l’Ufficio tributario di San Marino hanno il compito di eseguire una serie di controlli sulle fatture elettroniche, in particolare in relazione alla legittimità del regime di non imponibilità e al corretto assolvimento dell’IVA. Gli esiti di tali controlli sono disponibili per l’operatore economico italiano sul portale Fatture e Corrispettivi. Ciò significa che, attualmente, per visionare l’esito dei controlli è necessario per ogni operatore italiano accedere al portale.
Per le fatture da cedente italiano a cessionario sammarinese, le verifiche sul corretto assolvimento dell’imposta di importazione e sulla regolarità della fattura sono in capo all’Ufficio tributario di San Marino, gli esiti di tali verifiche (le cosiddette vidimazioni) vengono resi disponibili alle aziende italiane sul portale Fatture e Corrispettivi, entro quattro mesi dall’emissione della fattura.
In caso di vidimazione negata, la fattura non può rientrare nel regime di non imponibilità e il cedente italiano dovrà procedere alla regolarizzazione dell’imposta.
IMPORTANTE: consultate sempre il vostro commercialista prima di procedere, per verificare che sia la soluzione corretta per il vostro caso specifico.