Rating di impresa, cos’è e a chi conviene

Prendo spunto da un recente correttivo al codice degli appalti pubblici per accennare al rating di impresa, un meccanismo di valutazione aziendale non particolarmente semplice, ma per alcune imprese indispensabile. Nel Web il rating aziendale si calcola tenendo conto di vari fattori, come la popolarità di un sito o di un’azienda, i feedback dei clienti, la credibilità commerciale, ecc. Nel mondo degli appalti, invece, il rating di impresa è legato a parametri connessi alla necessità di garantire trasparenza e legalità nella gestione delle gare, fin dalle primissime fasi.L’art. 83, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC — Autorità Nazionale Anticorruzione — di un sistema di Rating di impresa “e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai fini della qualificazione delle imprese”, ovvero solo per valutare la possibilità di partecipare alla gara e non come base di valutazione dell’offerta. “Per il suo funzionamento, l’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice”.

Ex art. 84 del Codice, la determinazione del rating di impresa — oggi su presentazione volontaria dell’impresa, con diritto dell’azienda di godere di un maggior punteggio totale di gara — è affidato alle SOA, per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, mentre per importi inferiori e per i servizi e forniture è affidata alle stazioni appaltanti. Un documento di consultazione dell’ANAC definisce i “Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese” e stabilisce le criticità da fronteggiare e gli indirizzi da seguire. Le questioni affrontate riguardano: l’algoritmo di calcolo del rating di impresa incluse penalità e premialità; individuazione degli indici reputazionali da utilizzare nel rating di impresa evitando sovrapposizione con quanto richiesto dall’art. 80 del Codice; il flusso dei dati fra appaltatori e osservatorio ai fini della predisposizione del rating di impresa da parte dell’Autorità; implementazione del sistema di penalità e premialità.

Tralasciando le considerazioni sugli algoritmi di calcolo, per quanto riguarda i criteri reputazionali, l’ANAC fa presente che tra questi vanno inseriti gli indici espressivi della capacità strutturale dell’impresa; il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione; l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti; il Rating di Legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; la regolarità contributiva negli ultimi tre anni; “la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi”.

Nell’elenco esemplificativo viene richiamato il rating di legalità, un sistema “a stelline”, istituito per eliminare o quantomeno ridurre al minimo il rischio di corruzione e illegalità nel sistema degli appalti pubblici, promuovendo una sorta di sentimento etico delle aziende. Il rating di legalità può essere tramite apposito Formulario, da aziende operative in Italia “che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge” e “che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni”.