Con il cosiddetto decreto Crescita (art. 12-novies) è stata introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di verificare con procedure automatizzate l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo in fase di ricezione delle fatture elettroniche e di comunicare ai soggetti passivi IVA l’eventuale imposta dovuta (e le possibili maggiorazioni) in caso di mancato assolvimento.
Per ciascun trimestre dell’anno, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, gli elenchi contengono:
- Le fatture elettroniche che riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A, non modificabile);
- Le fatture elettroniche che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta (Elenco B, modificabile).
Il cedente/prestatore, o un intermediario delegato, può:
- modificare le fatture elettroniche riportate nell’Elenco B se ritiene che l’imposta di bollo non sia dovuta;
- integrare le fatture elettroniche riportate nell’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture per le quali risulti dovuta l’imposta.
Le modifiche/integrazioni dell’Elenco B vanno effettuate:
- entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento;
- entro il 10 settembre dell’anno di riferimento, per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre dell’anno e inviate tramite Sistema di Interscambio nel medesimo periodo.
Gli importi dovuti, calcolati sulla base dei dati delle fatture presenti negli elenchi A e B (con le eventuali modifiche/integrazioni), sono visualizzabili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore.
In caso di modifiche o integrazioni dei dati dell’elenco B, gli importi corretti saranno visualizzabili entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento o entro il 20 settembre nel caso di fatture elettroniche relative a operazioni effettuate nel secondo trimestre e trasmesse allo SdI nel medesimo periodo.
Questo per dar modo al soggetto passivo IVA di effettuare i pagamenti delle imposte di bollo entro:
- l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre per quanto riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre;
- Il 30 settembre per le fatture elettroniche del secondo trimestre.
Nota: in via eccezionale, se l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre 2021 non è superiore a 250 euro, è possibile pagare entro il 30 settembre (anziché entro il 31 maggio), inoltre se l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture dei primi due trimestri 2021 non è superiore a 250 euro complessivi, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre (anziché entro il 30 settembre).
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato alternativamente:
- Utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, che prevede il pagamento dell’intero importo previsto dall’Agenzia delle Entrate;
- In modalità telematica, tramite il modello F24
Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.